Il direttore dell’Agenzia delle  Entrate ha firmato il provvedimento con il quale si approvano i modelli con le relative istruzioni per richiedere al proprio datore di lavoro o all’ente pensionistico o all’agenzia delle Entrate il beneficio concesso per le famiglie, i lavoratori, i pensionati e le persone non autosufficienti, BONUS FAMIGLIA.

Come ampiamente informato il Bonus famiglie andrà da un minimo di € 200 fino ad un massimo di € 1.000.

Il calcolo per stabilire la somma da erogare è fatto in base al numero dei componenti della famiglia e al reddito complessivo del nucleo, nonché alla presenza di portatori di handicap:

  • € 200 single pensionati con reddito complessivo fino a € 15.000
  • € 300 famiglie composte da due persone e reddito complessivo fino a € 17.000
  • € 450 famiglie composte da tre persone e reddito complessivo fino a € 17.000
  • € 500 famiglie composte da quattro persone e reddito complessivo fino a € 20.000
  • € 600 famiglie composte da cinque persone e reddito complessivo fino a € 20.000
  • € 1.000 famiglie composte da più di cinque persone e reddito fino a € 22.000
  • € 1.000 famiglie con figli a carico portatori di handicap e reddito fino a € 35.000.

 

Ricordiamo che il Bonus è una-tantum e quindi può essere richiesto una volta sola e solo da uno dei componenti il nucleo familiare, in riferimento ad un anno solo dei redditi o 2007 o 2008.

L’Agenzia delle Entrate ha ben chiarito che: La somma erogata non costituisce reddito da dichiarare né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali e assistenziali, né costituisce ostacolo al rilascio della cosiddetta social card, laddove ricorrano i presupposti anche per usufruire di questo ulteriore aiuto che lo Stato ha già messo a disposizione.

I requisiti sono:

  • Residenti in Italia che nel 2008 hanno percepito redditi da lavoro dipendente, assimilati o da pensione. 
  • Soggetti che hanno percepito redditi di attività commerciale non abituale o di lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico. Infine, coloro che hanno percepito redditi fondiari fino a € 2.500, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Scadenze:

  • Se il beneficio è richiesto sulla base dei redditi 2007, il termine di presentazione dell’istanza al sostituto d’imposta è il 31.01.2009. 
  • Se invece, la richiesta è fatta sulla base dei redditi 2008, la scadenza slitta al 31.03.2009

Entrambi i modelli presentano l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, nonché una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti precisati dalla norma. Possono essere indicate anche le coordinate del conto corrente e relativo codice Iban per avere l’accredito direttamente in banca.

Fonte Agenzia Entrate